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Legge 27/12/2002 n. 28914. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno č autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. č fatta salva la facoltā, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 1š luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito del- l'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualitā decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare. 15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente Legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchč la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto č stata adottata prima della data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001. 16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualitā d'imposta 1998 e successive. 17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del Decreto-Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti". 18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione. 19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della Legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati. 20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalitā idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. 21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessitā di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali. 1. Per il triennio 2003-2005 conservano validitā le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata Legge n. 468 del 1978, č fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento. 3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale. 4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivitā nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro. 5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro". Capo II Oneri di personale Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa) 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivitā. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata Legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivitā, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso Decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 č stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della Legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carri era diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universitā, nonchč degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto Decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilitā dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivitā. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1š gennaio 2003, in relazione alla peculiaritā dell'attivitā svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennitā corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalitā e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso con tratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalitā sono altresė incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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